Brunello di Montalcino DOCG — Disciplinare di produzione
DOCG
Brunello di Montalcino DOCG
Disciplinare di produzione
Sintesi divulgativa dei principali requisiti del disciplinare.
Zona di produzione
Territorio di Montalcino, provincia di Siena, delimitato secondo i confini comunali alla data del 30 novembre 2011.
Vitigni e tipologie
Sangiovese in purezza. La denominazione identifica un vino rosso, anche Riserva.
Rese e coltivazione
Produzione massima: 8 t di uva/ha; 7 t/ha quando si rivendica «vigna» o «vigneto». Resa in vino finito: 68%, corrispondente rispettivamente a 54,4 e 47,6 hl/ha.
Invecchiamento
Almeno 24 mesi in rovere e 4 mesi in bottiglia, elevati a 6 per la Riserva. Commercializzazione dal 1° gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia; dal sesto per la Riserva.
Caratteristiche e presentazione
Vino rosso rubino tendente al granato. Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento si svolgono nella zona delimitata. L’annata è obbligatoria; sono prescritte bottiglie bordolesi di vetro scuro e tappo di sughero monopezzo.
Fonte ufficiale: Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, disciplinare del 27 ottobre 2015. Verifica editoriale: 7 novembre 2026.